Art. 3(1)
Esercizio della professione
1. Presso ciascun ordine provinciale di cui all’articolo 9 è istituito l’albo dei dottori agronomi e forestali.
2. Per l’esercizio delle attività professionali di cui all’articolo 2 è obbligatoria l’iscrizione all’albo, sia che l’esercizio stesso avvenga in forma autonoma che con rapporto di impiego o collaborazione a qualsiasi titolo.
3. I dottori agronomi ed i dottori forestali dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione quando esercitano la loro attività professionale nell’esclusivo interesse dello Stato o della pubblica amministrazione non necessitano di iscrizione all’albo.
4. I dottori agronomi ed i dottori forestali dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione possono, a loro richiesta, essere iscritti all’albo. Nei casi in cui, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato di norma l’esercizio della libera professione, l’iscrizione avviene con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico-professionale. Questi iscritti non possono esercitare la libera professione, salvi i casi previsti dagli ordinamenti loro applicabili.
5. Gli iscritti all’albo con rapporto di impiego sono soggetti alla disciplina del consiglio dell’ordine quando esplicano le attività professionali di cui all’articolo 2.
6. Gli iscritti ad un albo provinciale hanno facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.