Facendo seguito alle precedenti circolari n. 63‐2014 e n. 8‐2017, anche la recente sentenza n. 10538‐2018 della Suprema Corte di Cassazione a sezioni uniti civili ha confermato definitivamente l’esclusività delle competenze nel settore selvicolturale (o boschivo, o forestale) in capo al dottore agronomo‐dottore forestale e di agronomo e forestale junior iscritti nelle rispettive sezioni A e B dell’Albo.
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