Art. 7, comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n.137
Formazione continua
“…. Al fine di garantire la qualita’ ed efficienza della prestazione
professionale, nel migliore interesse dell’utente e della
collettivita’, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo
professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo
e costante aggiornamento della propria competenza professionale
secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione
dell’obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito
disciplinare. …”